{"Signatur": "GR_KG_007", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2010-10-11", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_007_ZK2-2010-30_2010-10-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/ZK2_2010_30_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976902f6e4067859d1dd165163cdec1aad0e8bd15cbf3cccc84e63664e35eeb02bfedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976902f6e4067859d1dd165163cdec1aad0e8bd15cbf3cccc84e63664e35eeb02bfedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ZK2_2010_30", "Checksum": "2a69a05236482c2caae0e84bb041f055"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK2 2010 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. Zivilkammer 11.10.2010 ZK2 2010 30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera civile II 11.10.2010 ZK2 2010 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. 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In quest‘ultimo sarebbe stato stipulato l‘impegno incondizionato di\npagamento della somma stipulata;\n\n- l‘obiezione che il credito si sia estinto mediante l‘accettazione del dividendo\nnell‘ambito del fallimento della B. sarebbe infondata. Sarebbe stato chiaro fin\ndall‘inizio che l‘importo di fr. 5‘000.— qua in questione sarebbe da dedurre – una\nvolta incassato dai signori C. – dalla somma di fr. 42‘645.— fatta valere nel\nprocedimento di fallimento della B.;\n\npagina 3 — 10\n- le considerazioni del Giudice di prime cure riguardo l‘assenza di un‘eventuale\nretrocessione nonché di un‘assunzione di debito esterna ai sensi dell‘art. 176 CO\nsarebbero esatte;\n\n- non sarebbe possibile far valere delle eccezioni personali contro la A. siccome\nnon vi sarebbe mai stato un rapporto contrattuale che legasse dette parti.\nInoltre l‘opera di asfaltatura eseguita da A. sarebbe esente da difetti;\n\n- per quanto concerne le eccezioni sollevate per i lavori della B.: la sola condizione\ndi esigibilità del credito sarebbe stata la conclusione dei lavori di pittura\nesterna. La perizia avrebbe confermato che questi sarebbero stati eseguiti e che\nnon vi sarebbero difetti. Perciò le eccezioni non andrebbero ammesse;\n\n- l‘accordo relativo ai lavori di tinteggio esterno rappresenterebbe un nuovo\ncontratto che nulla avrebbe a che vedere con il contratto di appalto generale di\ncostruzione della casa;\n\n- al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, i difetti sollevati relativi ai\nlavori in vista dell‘adempimento del contratto di appalto generale sarebbero già\nstati noti. Sarebbe stato ben conoscendo questi difetti che i resistenti avrebbero\nconcluso un nuovo contratto e ciò senza menzionare detti difetti. Con questo e\nsecondo il principio della buona fede i resistenti avrebbero rinunciato a far valere\ndelle tali eccezioni ai sensi dell‘art. 169 CO.\n\nF. Nella loro risposta i resistenti richiedono il rigetto integrale del ricorso con\nprotesta di spese, tasse e ripetibili, motivando la richiesta come segue:\n\n- in procedura di ricorso, l‘istanza di ricorso sarebbe vincolata dall‘accertamento\ndei fatti del Giudice di prime cure e disporrebbe dunque di un potere cognitivo\nlimitato. Le critiche della ricorrente sarebbero invece perlopiù di natura\nappellatoria e non sarebbero dunque ammissibili;\n\n- con l‘accordo del 28 settembre 2004 non sarebbe stato concluso un nuovo\ncontratto, bensì sarebbe semplicemente stata ripristinata una parte del contratto\ndi appalto originario. L‘accordo complementare si sarebbe perciò basato\nanch‘esso su tutta l‘opera nel suo insieme come precisato anche nella cessione\ndi credito dell‘11 novembre 2005 („l‘importo di fr. 5.000.— [è dovuto] a saldo\nliquidazione della costruzione concordata e sottoscritta dalle parti“);\n\n- i resistenti non avrebbero mai rinunciato alle eccezioni dal contratto di appalto\ngenerale, anzi, le avrebbero sollevate fin dall‘inizio ed in ogni stadio della\n\npagina 4 — 10\nprocedura;\n\n- verrebbe infine contestata la conclusione del Presidente del Tribunale\ndistrettuale Moesa quanto alla pretesa compensatoria nella liquidazione della\nB..La rivendicazione dei fr. 5.000.— sarebbe parte costitutiva della pretesa\ncompensatoria della A.. Secondo il concordato omologato la A. avrebbe ottenuto\nun dividendo del 10% sul credito riconosciuto nella graduatoria dei creditori –\ncompresi i fr. 5‘000.- in questione – a completa tacitazione ed a saldo delle sue\npretese nei confronti della B. La ricorrente avrebbe così rinunciato\nirrevocabilmente alla differenza, rispettivamente alla parte del credito non\ncoperta, e ad ogni qualsiasi ulteriore pretesa. Con l‘omologazione del concordato\nla pretesa si sarebbe estinta nella misura che non viene soddisfatta (Rainer\nGonzenbach, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, 4a edizione, Basilea\n2007, art. 115\nn. 3 segg.).\n\nG. Con scritto del 23 aprile 2010 il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa\nha rinunciato ad una presa di posizione.\n\nII. Considerandi\n\n1. Interposto il 16 aprile 2010 contro la sentenza inappellabile del Presidente\ndel Tribunale distrettuale Moesa del 26 marzo 2010, comunicata lo stesso giorno,\nil ricorso censurando delle violazioni di diritto è tempestivo e motivato, e di\nconseguenza ricevibile in ordine (artt. 232 seg. CPC-GR).\n\n2. Giusta l‘art. 235 cpv. 1 CPC-GR la cognizione dell‘autorità di ricorso è\nlimitata alla domanda della violazione di disposizioni legali essenziali per il giudizio\ndella controversa. Le constatazioni del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa\nconcernenti le circostanze di fatto sono quindi vincolanti per il Tribunale cantonale,\na meno che esse non siano avvenute violando norme sulle prove oppure si\nrivelino arbitrarie. Devono invece essere rettificate d‘ufficio le constatazioni che si\nbasano su manifeste sviste (art. 235 cpv. 2 CPC-GR).\n\n2.1 Questo vale in concreto e innanzitutto per l‘interpretazione dell‘accordo del\n28 settembre 2004 fra la B. e i signori C. e per la domanda se quest’accordo\nrappresenta un nuovo contratto distinto, oppure invece è parte costitutiva del\ncontratto di appalto generale originario, cosicché ai debitori sarebbe possibile\nsollevare anche le eccezioni da quest‘ultimo contratto ai sensi\n\npagina 5 — 10\ndell‘art. 169 CO.\n\n"}