{"Signatur": "GR_KG_007", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2010-10-11", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_007_ZK2-2010-30_2010-10-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/ZK2_2010_30_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976902f6e4067859d1dd165163cdec1aad0e8bd15cbf3cccc84e63664e35eeb02bfedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976902f6e4067859d1dd165163cdec1aad0e8bd15cbf3cccc84e63664e35eeb02bfedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ZK2_2010_30", "Checksum": "2a69a05236482c2caae0e84bb041f055"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK2 2010 30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. Zivilkammer 11.10.2010 ZK2 2010 30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera civile II 11.10.2010 ZK2 2010 30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. 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Camera civile\n\nPresidenza Brunner\nGiudici Hubert e Bochsler\nRedazione attuario ad hoc Rogantini\n\nNel ricorso civile\n\ndella A . , attrice e ricorrente, patrocinata dall’avv. lic. iur. Curzio Fontana, Via\nCodeborgo 16, 6501 Bellinzona,\ncontro\nla sentenza del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 26 marzo 2010, in\nre X.C., convenuta e resistente, e Y.C., convenuto e resistente, entrambi\npatrocinati dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Piazza della Grida, 6535 Roveredo,\ncontro l’attrice e ricorrente,\n\nconcernente azione creditoria,\n\nè risultato:\nI. Fattispecie\n\nA. I signori X.C. e Y.C. (in seguito: C.) conclusero un contratto d‘appalto\ngenerale con la B. (in seguito: B.) per la costruzione di una casa d‘abitazione\nunifamiliare a D. Nel contesto di questo contratto la B. subappaltò i lavori di\nasfaltatura del garage e della rampa d‘accesso alla A. (in seguito: A.). Come\nesposto fra l‘altro nella loro risposta processuale di prima istanza (risposta 1.2 del\n27 agosto 2007), i signori C. volevano dapprima effettuare loro stessi i lavori di\npittura esterna per motivi di risparmio di costi ed esclusero quindi i detti lavori dal\ncontratto di appalto generale (cfr. cifra 14 del detto contratto, figurando sotto il\ntitolo di „lavori propri“). Successivamente, ossia con accordo del 28 settembre\n2004, affidarono anche questi lavori „precedentemente detratti dal capitolato e\ncontratto di appalto“ alla B. e si impegnarono a versare il prezzo di fr. 5‘000.— a\npittura ultimata (doc. di parte attrice 2.1).\n\nIn data dell‘11 novembre 2005 la B. cedette il credito di fr. 5‘000.—, dovuto dai\nsignori C. „a saldo liquidazione della costruzione concordata e sottoscritta dalle\nparti“, alla A. Quella somma sia da riscuotere dalla A. stessa e da dedurre dalla\nsomma complessiva di fr. 42‘645.— dalla fattura del 4 settembre emessa dalla A.\ndi E. nei confronti della B. (doc. di parte attrice 2.2). In seguito, la A. tentò di\nriscuotere l‘importo di fr. 5‘000.— dai signori C. con scritto del 28 giugno 2006\n(doc. di parte attrice 2.3). Questi ultimi però risposero con lettera del 31 luglio\n2006 nel senso di un rifiuto di effettuare tale pagamento, rivendicando diversi\nerrori dell‘opera commessi dalla B. e dalla A. (doc. di parte attrice 2.4).\n\nB. Il 6 aprile 2007 la A. inoltrò un‘istanza contro i signori C. presso il Presidente\ndi Circolo di Roveredo quale conciliatore. Quest‘ultimo gli rimise il libello al 14\ngiugno 2007 (doc. di parte attrice 2.7), considerando infruttuoso il tentativo di\nconciliazione.\n\nC. Con istanza processuale del 2 luglio 2007 l‘attrice proseguì la causa al\nTribunale distrettuale Moesa.\n\nD. Lo scambio di scritti effettuato e la procedura probatoria conclusa, il\nPresidente del Tribunale distrettuale Moesa respinse l‘istanza con sentenza del 26\nmarzo 2010, accollando i costi della procedura nonché un risarcimento a titolo di\nripetibili all‘attrice. Nella sua sentenza, il Presidente del Tribunale distrettuale\nMoesa considerò:\n\n- è incontestato il fatto che vi sia stata una cessione di credito fra la B. e la A. ai\n\npagina 2 — 10\nsensi degli artt.164 segg. CO;\n\n- nell‘ambito del fallimento della B., la A. insinuò un credito complessivo di fr.\n58‘367.05 nei confronti della B. Secondo il concordato (art. 332 LEF) alla A.\nvenne attribuito un dividendo del 10%. Quest‘ultimo avrebbe portato anche sui fr.\n5‘000.— della cessione di credito (di cui la A. ottenne quindi fr. 500.—);\n\n- il fatto d‘aver fatto valere il credito di fr. 5‘000.— nell‘ambito del fallimento non\ncostituirebbe una retrocessione. Mancherebbero gli indizi per una tale\nconclusione;\n\n- tantomeno sarebbero adempiute le condizioni per ammettere un‘assunzione di\ndebito da parte della B. ai sensi dell‘art. 176 (cpv. 3) CO;\n\n- ai sensi dell‘art. 169 CO il debitore potrebbe opporre al cessionario anche le\neccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente. Risulta dagli atti e in particolar\nmodo dalla perizia che i lavori effettuati su responsabilità della B. alla casa di\nfamiglia dei convenuti erano affetti da vari difetti (il totale costo preventivato per\nl‘eliminazione di questi difetti ammonterebbe a fr. 86‘400.—). L‘attrice errerebbe\nse rivendica che gli si possa opporre soltanto eccezioni riguardo ai lavori di\npittura esterna. Piuttosto l‘importo di fr. 5‘000.— rappresenterebbe solo il saldo\ndella liquidazione fra la B. e i signori C. Sarebbe quindi permesso di sollevare\ndelle eccezioni in relazione a tutti i lavori della B. Siccome i costi preventivati per\nl‘eliminazione dei difetti presenti supererebbero notevolmente la pretesa attorea,\nl‘istanza andrebbe respinta.\n\nE. Con ricorso del 16 aprile 2010 la ricorrente richiede l‘accoglimento\ndell‘istanza inoltrata nonché l‘annullamento della sentenza impugnata. Per la\nmotivazione la ricorrente fa valere innanzitutto i seguenti punti:\n\n"}