5. Conformemente al petito dell’attrice, alla cifra 1.2 del dispositivo dell’impugnata sentenza il Tribunale distrettuale ha rigettato in via definitiva l’opposizione, interposta dalla convenuta al precetto esecutivo no. 1021/05, limitatamente all’importo di fr. 11'460.05 oltre interessi. Anche questo punto si dimostra evidentemente corretto, dato che l’appello e l’appello adesivo nei punti principali sono stati respinti. 6. Sono le impugnative rigettate non v’è motivo di modificare la ripartizione dei costi dell’istanza precedente. Neppure le parti stesse sostengono che se è confermata la sentenza dei primi giudici la ripartizione sia scorretta.