Inoltre succede spesso che nell’ambito di un risanamento sono contemporaneamente fatti miglioramenti di qualità, sicché ne risulta uno standard superiore di quello previsto nel progetto originale. È ovvio che per queste prestazioni supplementari i contraenti citati in giudizio non devono rispondere. L’obbligo di prova del danno, nesso causale e della violazione del dovere di diligenza incombe all’appellante.