Ciò ha per conseguenza che è sì d’entrare nel merito dell’appello, ma di regola sono assunti gli accertamenti dei fatti e la valutazione delle prove dell’istanza inferiore, a meno che non sono evidentemente insufficienti (PTC 2005 no. 7; quanto all’obbligo di sostanziare la motivazione dell’appello vedi anche la sentenza della Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ZF 07 84 del 30 ottobre 2007, cons. 5). L’esame se una posta di danno è provata e se è dato il nesso causale tra il danno e la violazione del dovere di diligenza volge innanzitutto attorno all’apprezzamento della prova.