4.1 Nell’evenienza concreta è stata applicata la procedura d’appello scritta conformemente all’art. 224 cpv. 2 CPC. Ai sensi di questa disposizione i petiti d’appello sono da motivare per iscritto. Dalla motivazione di un rimedio legale ci si aspetta che la parte, nell’ambito delle richieste, si occupi delle considerazioni dell’istanza precedente da lei non condivise ed esponga dettagliatamente, perché a suo avviso le riflessioni dei giudici di primo grado sono inesatte. Ciò non è stato fatto dall’appellante, sicché non può essere preteso che la seconda istanza assuma questo compito al posto di lei ed esamini profondamente e completamente le considerazioni dei giudici inferiori.