Come esposto, dal referto peritale giudiziale risultano sufficienti motivi che la mandataria non ha adempito perfettamente il contratto. Piuttosto sono da biasimare parecchi lievi vizi di natura tecnica e riguardo all’organizzazione, che non sono completamente estranei ai problemi sorti. Ciò comporta la reiezione della cifra 1.1 del petito dell’appello adesivo. 4. Coll’appello la convenuta riprende anche l’azione riconvenzionale, respinta dall’istanza precedente, e postula il risarcimento del danno dell’importo di fr. 80’152.45. La richiesta è motivata con “logiche” riflessioni, che, fondate sulle