3.4 L’istanza precedente ha fondato il suo apprezzamento del caso in particolare sulla perizia richiesta all’ing. B. (atto 6.1). Ciò non è da criticare dal momento che questo parere peritale non è messo in discussione nemmeno dalle parti e manifestamente non contiene delle deduzioni sbagliate. Di conseguenza la conclusione dei primi giudici, secondo cui la perizia dimostra unicamente lievi negligenze nell’adempimento del contratto da parte dell’appellata, non da adito a critiche.