A. (atto 3.9) sono stati necessari degli interventi agli impianti, che hanno comportato delle spese. Unicamente ciò non fornisce tuttavia la prova dell’inosservanza della diligenza dovuta nell’adempimento del contratto da parte dell’appellata. Richiesta è piuttosto la prova che lei quanto ai suoi propri compiti contrattuali s’è resa colpevole di violazioni del dovere di diligenza. Detto in altri termini, a lei non possono essere imputate negligenze delle imprese esecutrici e fornitrici. Ugualmente l’appellata non ha da indennizzare successivamente delle prestazioni supplementari (plusvalori qualitativi). È quindi da