3.3 La violazione del dovere di diligenza ha come conseguenza una riduzione della mercede, se ne è scaturito un danno e la violazione del dovere di diligenza è la causa adeguata del pregiudizio. L’obbligo di prova del danno, della violazione del dovere di diligenza e del nesso causale incombe al mandante (Weber, op. cit., art. 398 CO n. 32; Fellmann, op. cit., art. 398 CO n. 332). Nel concreto caso è sì assodato che in base alle constatazioni dell’ing. A. (atto 3.9) sono stati necessari degli interventi agli impianti, che hanno comportato delle spese.