Fondandosi sulle suddette massime, la giurisprudenza ha reputato violato il dovere di diligenza p. es. nel caso d’inosservanza del limite dei costi di costruzione nonché d’omessa sorveglianza e d’omesso controllo degli stessi (sentenze della Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni, ZF 07 38/39 del 20 novembre 2007, vedi anche la sentenza del Tribunale federale 4C.424/2004 del 15 marzo 2005, di trascurata informazione del mandante su pericoli incalcolabili (DTF 111 II 72 segg.), di sorpasso del preventivo delle spese di costruzione (DTF 134 III 361, Rep. 1987 214 segg.), d’omesso esame della proposta di soluzione di uno specialista (Rep.