pagina 8 — 13 cit., art. 398 CO n. 24 segg.; Fellmann, op. cit., art. 398 CO n. 341 segg., segnatamente 355, 366 segg.; Schumacher: in Gauch/Tercier, op. cit., § 5 n. 435 segg., 440 segg., 470 segg., 488 segg.). Ove le imprese esecutive dell’impianto sono specialisti del ramo, l’ingegnere non è tenuto a controllare e verificare ogni singola prestazione. In circostanze particolari però si può esigere che lui intervenga, quando occorra sostituire gli specialisti, soprattutto, quando abbia a rendersi conto di possibili carenze o insufficienze nell’opera degli imprenditori.