3.2 Giusta l’art. 398 CC il mandatario è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli. Diligenza è reputato un generale comportamento con cui è raggiunto l’ambito successo o con cui è fatto tutto il possibile, che per esperienza porta al successo. Le massime di una diligente esecuzione del mandato sono un’analisi corretta del genere, della mole, della durata e delle prospettive di successo del mandato, una pianificazione lungimirante dell’adempimento dell’incarico, l’elaborazione dei problemi con alto standard professionale e - con critica autovalutazione - l’evitare di una colpa d’assunzione.