L’appellata espone infine che ha contestato tutte le fatture presentate dalla convenuta colla riconvenzione e che alle censure questa s’era limitata a replicare genericamente senza che l’istruttoria - in particolare il perito giudiziario - aveva permesso di accertarne sia il fondamento, sia il nesso di causalità con presunte omissioni dell’attrice. Quanto all’appello adesivo l’appellante adesiva, riassumendo le osservazioni all’appello, sostiene che i rimproveri mossi dall’appellante, fondati sui difetti accertati dal perito di parte, si rifacevano esclusivamente a presunte carenze di progettazione e che quindi l’eventuale responsabilità deve essere