Essa rileva pure che l’ing. A. ha consigliato in parte unicamente degli interventi, che non erano obbligatori e che non sono documentate nemmeno delle violazioni del dovere di diligenza secondo la disciplina del mandato. L’appellata espone infine che ha contestato tutte le fatture presentate dalla convenuta colla riconvenzione e che alle censure questa s’era limitata a replicare genericamente senza che l’istruttoria - in particolare il perito giudiziario - aveva permesso di accertarne sia il fondamento, sia il nesso di causalità con presunte omissioni dell’attrice.