Essa sostiene poi che è da distinguere tra la responsabilità dell’ingegnere e quella delle imprese esecutrici; quello deve garantire la concezione dell’impianto, mentre che queste devono garantire la fornitura e la costruzione di un impianto funzionale. La mandante non aveva mai dichiarato di ritenere la mandataria responsabile delle carenze constatate e anche volendo considerare certi scritti quali denunce dei vizi conformemente all’art. 367 CO, queste erano state presentate intempestivamente.