Con risposta all’appello e motivazione dell’appello adesivo del 18 maggio 2010 l’appellata ed appellante adesiva osserva che corrisponde che per parte della dottrina la responsabilità dell’architetto - nel quadro di un contratto globale, per sua natura misto - è assoggettata esclusivamente alle regole sul mandato, ma che i difetti accertati dal perito di parte ed ascritti dalla convenuta a biasimo dell’attrice riguardano essenzialmente elementi di concetto e di pianificazione dell’impianto e quindi richiamano l’applicazione delle prescrizioni sul contratto d’appalto. Essa sostiene poi che è da distinguere tra la responsabilità dell’ingegnere e quella delle imprese esecutrici;