Quanto alla riconvenzione l’appellante fa valere che è illogico da una parte ammettere l’esistenza di difetti nonché di lacune tecniche ed organizzative e riconoscere la negligenza nella conduzione del mandato e dall’altra ritenere tutte le spese degli interventi necessari per eliminarli come non provate rispettivamente come non causali. Tutte le fatture delle prestazioni di sistemazione erano state emesse dopo il 2002 (l’anno della messa in funzione dell’impianto), ossia negli anni 2004 - 2006, e basavano su spese per la realizzazione dei provvedimenti raccomandati dall’ing. A.. (A differenza dei giudici di primo grado, l’appellante non s’è occupato delle singole poste di danno).