Con motivazione del 12 aprile 2010 l’appellante osserva anzitutto che alla controversia in oggetto sono pacificamente applicabili le disposizioni sul mandato. Essa riporta poi le constatazioni addotte nel rapporto della verifica dell’11 ottobre 2004, i difetti e le carenze elencati nella relazione dell’ing. A. del 27 maggio 2005 nonché parzialmente le risposte date dall’ing. B. ai quesiti peritali (perizia del 23 aprile 2009), che a dire dell’appellante documentano i numerosi, gravi difetti di funzionamento degli impianti e quindi le violazioni del dovere di diligenza e l’inadempimento del contratto. Dirimpetto alla circostanza che il risanamento degli impianti le sono costati più di fr.