Fondandosi su questi riscontri probatori, i primi giudici hanno concluso che l’attrice non aveva compiutamente adempito al mandato conferitole. A lei non potevano tuttavia essere imputate manchevolezze particolarmente gravi, ma solo lievi. Di conseguenza hanno ritenuto giustificata una riduzione del 10% della mercede e accolto l’azione limitatamente all’importo di fr. 11'460.05 oltre interessi (cons. 3c/d/e). Infine la prima istanza ha respinto l’azione riconvenzionale (integralmente), ritenendo che non fosse né sostanziato né provato in particolare il nesso causale tra la violazione del dovere di diligenza da parte dell’attrice ed il danno subito dalla convenuta.