Sempre secondo l’istanza precedente, l’eccezione d’inosservanza della diligenza dovuta nell’adempimento del contratto era possibile, ma l’ing. A., il perito di parte convenuta, pur avendo accertato difetti di funzionamento degli impianti, non aveva esplicitamente e/o dettagliatamente attribuito alla mandataria delle responsabilità. Il perito giudiziario, l’ing.