{"Signatur": "GR_KG_007", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2010-09-06", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_007_ZK2-2010-11_2010-09-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/ZK2_2010_11_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097696e59d27b24d85a87202dcaf6156b2b7653f3f4a67aa30f08204fcbe6024da80edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097696e59d27b24d85a87202dcaf6156b2b7653f3f4a67aa30f08204fcbe6024da80edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ZK2_2010_11", "Checksum": "fd73115617df275b2166485900dd3628"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK2 2010 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. Zivilkammer 06.09.2010 ZK2 2010 11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera civile II 06.09.2010 ZK2 2010 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. Zivilkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  II. Zivilkammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera civile II"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Zivilprozessordnung"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "azione creditoria | Berufung OR Werkvertrag/Verlagsvertrag"}], "ScrapyJob": "446973/49/1971", "Zeit UTC": "12.09.2025 03:36:45", "Checksum": "f81d502cf031186f4d4e0bd3f1775f1d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale cantonale Camera civile II 06.09.2010 ZK2 2010 11\nRegesto:\nazione creditoria | Berufung OR Werkvertrag/Verlagsvertrag\n\n pagina 10 — 13\nviolazioni del dovere di diligenza della mandataria, portano a reputare provato sia il\npreteso danno sia il nesso causale. Nella loro sentenza (pagg. 8 segg.) i primi giudici\nsi sono occupati di ogni singola posizione di tutto il credito di risarcimento ed hanno\nmotivato per quale ragione il suddetto ammontare non poteva essere assegnato\nquale risarcimento del danno.\n\n4.1 Nell’evenienza concreta è stata applicata la procedura d’appello scritta\nconformemente all’art. 224 cpv. 2 CPC. Ai sensi di questa disposizione i petiti\nd’appello sono da motivare per iscritto. Dalla motivazione di un rimedio legale ci si\naspetta che la parte, nell’ambito delle richieste, si occupi delle considerazioni\ndell’istanza precedente da lei non condivise ed esponga dettagliatamente, perché a\nsuo avviso le riflessioni dei giudici di primo grado sono inesatte. Ciò non è stato fatto\ndall’appellante, sicché non può essere preteso che la seconda istanza assuma\nquesto compito al posto di lei ed esamini profondamente e completamente le\nconsiderazioni dei giudici inferiori. Anzi nei punti non motivati, l’appellante è da\nequiparare a quella parte, che non presenta una motivazione dell’appello. Ciò ha\nper conseguenza che è sì d’entrare nel merito dell’appello, ma di regola sono\nassunti gli accertamenti dei fatti e la valutazione delle prove dell’istanza inferiore, a\nmeno che non sono evidentemente insufficienti (PTC 2005 no. 7; quanto all’obbligo\ndi sostanziare la motivazione dell’appello vedi anche la sentenza della Camera civile\ndel Tribunale cantonale dei Grigioni ZF 07 84 del 30 ottobre 2007, cons. 5). L’esame\nse una posta di danno è provata e se è dato il nesso causale tra il danno e la\nviolazione del dovere di diligenza volge innanzitutto attorno all’apprezzamento della\nprova.\n\n4.2 In anticipo è da opporsi al parere dell’appellante secondo cui sarebbe “logico”\nritenere provati danno e nesso causale, se fosse dimostrata una violazione del\ndovere di diligenza. Come già esposto l’insoddisfacente funzionamento di un\nimpianto può avere diverse cause e - come in concreto - dirimpetto a numerose parti\n(ingegnere, architetto, impresari, fornitori) sono anche presi in considerazione\ndiversi responsabili. Inoltre succede spesso che nell’ambito di un risanamento sono\ncontemporaneamente fatti miglioramenti di qualità, sicché ne risulta uno standard\nsuperiore di quello previsto nel progetto originale. È ovvio che per queste prestazioni\nsupplementari i contraenti citati in giudizio non devono rispondere. L’obbligo di\nprova del danno, nesso causale e della violazione del dovere di diligenza incombe\nall’appellante.\n\npagina 11 — 13\nPer diverse poste l’istanza precedente ha constatato che il danno e il nesso causale\nnon sono provati (sentenza cons. 4.f aa - ee, gg - vv), che altri sono responsabili (ff,\nll, mm), che manca qualsiasi motivazione per le poste di danno rispettivamente\nmancano le fatture (hh, pp, qq, rr, ss, uu, vv). Questi motivi appaiono senz’altro\nplausibili e i relativi accertamenti dei fatti nonché le relative valutazioni delle prove\nnon si rivelano in contrasto cogli atti per altre ragioni come manifestamente viziati.\nL’appello è quindi da respingere anche su questo punto.\n\n5. Conformemente al petito dell’attrice, alla cifra 1.2 del dispositivo dell’impugnata sentenza il Tribunale distrettuale ha rigettato in via definitiva l’opposizione,\ninterposta dalla convenuta al precetto esecutivo no. 1021/05, limitatamente\nall’importo di fr. 11'460.05 oltre interessi. Anche questo punto si dimostra\nevidentemente corretto, dato che l’appello e l’appello adesivo nei punti principali\nsono stati respinti.\n\n6. Sono le impugnative rigettate non v’è motivo di modificare la ripartizione dei\ncosti dell’istanza precedente. Neppure le parti stesse sostengono che se è\nconfermata la sentenza dei primi giudici la ripartizione sia scorretta.\n\n7. Visto l’esito dei rimedi legali, i costi di questa procedura vanno - in rapporto\ndella vincita e soccombenza - per 9/10 a carico dell’appellante e per 1/10 a carico\ndell’appellante adesiva. L’appellante ha inoltre da rifondere all’appellante adesiva\nuna congrua indennità a titolo di ripetibili della sede cantonale.\n\npagina 12 — 13\nIII. La II Camera civile giudica\n\n1. L’appello e l’appello adesivo sono respinti.\n\n2. I costi della procedura d’appello, composti dalla tassa di giustizia di fr. 6'000.--\ne di scritturazione di fr. 208.--, quindi di complessivi fr. 6'208.--, vanno per\n9/10 a carico della X. e per 1/10 a carico della Y..\n\nL’appellante rifonde all’appellata fr. 4'000.-- per ridotte ripetibili della sede\ncantonale.\n\n3. Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- può\nessere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72, 74 cpv. 1 lett.\nb della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000\nLosanna 14. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30\ngiorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo\nprescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori\npresupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg.\ne 90 segg. LTF.\n\n4. Comunicazione a:\n\npagina 13 — 13\n"}