{"Signatur": "GR_KG_007", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2010-09-06", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_007_ZK2-2010-11_2010-09-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/ZK2_2010_11_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097696e59d27b24d85a87202dcaf6156b2b7653f3f4a67aa30f08204fcbe6024da80edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097696e59d27b24d85a87202dcaf6156b2b7653f3f4a67aa30f08204fcbe6024da80edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ZK2_2010_11", "Checksum": "fd73115617df275b2166485900dd3628"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK2 2010 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. Zivilkammer 06.09.2010 ZK2 2010 11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera civile II 06.09.2010 ZK2 2010 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. Zivilkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  II. Zivilkammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera civile II"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Zivilprozessordnung"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "azione creditoria | Berufung OR Werkvertrag/Verlagsvertrag"}], "ScrapyJob": "446973/49/1971", "Zeit UTC": "12.09.2025 03:36:45", "Checksum": "f81d502cf031186f4d4e0bd3f1775f1d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale cantonale Camera civile II 06.09.2010 ZK2 2010 11\nRegesto:\nazione creditoria | Berufung OR Werkvertrag/Verlagsvertrag\n\n pagina 8 — 13\ncit., art. 398 CO n. 24 segg.; Fellmann, op. cit., art. 398 CO n. 341 segg.,\nsegnatamente 355, 366 segg.; Schumacher: in Gauch/Tercier, op. cit., § 5 n. 435\nsegg., 440 segg., 470 segg., 488 segg.). Ove le imprese esecutive dell’impianto\nsono specialisti del ramo, l’ingegnere non è tenuto a controllare e verificare ogni\nsingola prestazione. In circostanze particolari però si può esigere che lui intervenga,\nquando occorra sostituire gli specialisti, soprattutto, quando abbia a rendersi conto\ndi possibili carenze o insufficienze nell’opera degli imprenditori. Ciò può essere il\ncaso se è adottata una nuova tecnica, di cui il mandante deve essere informato, in\nmodo da poter valutare gli inconvenienti della soluzione (Rep. 1985 pag. 26).\n\nFondandosi sulle suddette massime, la giurisprudenza ha reputato violato il dovere\ndi diligenza p. es. nel caso d’inosservanza del limite dei costi di costruzione nonché\nd’omessa sorveglianza e d’omesso controllo degli stessi (sentenze della Camera\ncivile del Tribunale cantonale dei Grigioni, ZF 07 38/39 del 20 novembre 2007, vedi\nanche la sentenza del Tribunale federale 4C.424/2004 del 15 marzo 2005, di\ntrascurata informazione del mandante su pericoli incalcolabili (DTF 111 II 72 segg.),\ndi sorpasso del preventivo delle spese di costruzione (DTF 134 III 361, Rep. 1987\n214 segg.), d’omesso esame della proposta di soluzione di uno specialista (Rep.\n1985 26 seg.), di tralasciata informazione dei vicini relativa a lavori edili (DTF 100 II\n326 segg.), di trascuratezza nella sorveglianza di lavori edili concernenti\nprovvedimenti contro infiltrazioni d’acqua (DTF 89 II 408), di ristrutturazione di un\nedificio senza osservare le prescrizioni legali (DTF 37 II 41 segg.) e d’omes-sa\nsorveglianza di un’impresa esecutrice (DTF 24 II 373 segg.).\n\n3.3 La violazione del dovere di diligenza ha come conseguenza una riduzione\ndella mercede, se ne è scaturito un danno e la violazione del dovere di diligenza è\nla causa adeguata del pregiudizio. L’obbligo di prova del danno, della violazione del\ndovere di diligenza e del nesso causale incombe al mandante (Weber, op. cit., art.\n398 CO n. 32; Fellmann, op. cit., art. 398 CO n. 332). Nel concreto caso è sì\nassodato che in base alle constatazioni dell’ing. A. (atto 3.9) sono stati necessari\ndegli interventi agli impianti, che hanno comportato delle spese. Unicamente ciò non\nfornisce tuttavia la prova dell’inosservanza della diligenza dovuta nell’adempimento\ndel contratto da parte dell’appellata. Richiesta è piuttosto la prova che lei quanto ai\nsuoi propri compiti contrattuali s’è resa colpevole di violazioni del dovere di\ndiligenza. Detto in altri termini, a lei non possono essere imputate negligenze delle\nimprese esecutrici e fornitrici. Ugualmente l’appellata non ha da indennizzare\nsuccessivamente delle prestazioni supplementari (plusvalori qualitativi). È quindi da\n\npagina 9 — 13\nprovare che a lei sono sfuggiti errori causali nella progettazione delle installazioni\ncome pure nella direzione e sorveglianza nonché nel controllo dei lavori.\n\n3.4 L’istanza precedente ha fondato il suo apprezzamento del caso in particolare\nsulla perizia richiesta all’ing. B. (atto 6.1). Ciò non è da criticare dal momento che\nquesto parere peritale non è messo in discussione nemmeno dalle parti e\nmanifestamente non contiene delle deduzioni sbagliate. Di conseguenza la\nconclusione dei primi giudici, secondo cui la perizia dimostra unicamente lievi\nnegligenze nell’adempimento del contratto da parte dell’appellata, non da adito a\ncritiche.\n\nDa questa perizia risulta che parecchi difetti non erano da addebitare all’appellata,\nma alle imprese installatrici e fornitrici (atto 6.1 pagg. 9, 10, 11, 13). Rispondendo\nalla domande 8 e 9 (pagg. 23 - 25), l’esperto riassume il suo giudizio generale, che\nl’istanza precedente ha citato nell’impugnata sentenza (pag. 6), affermando che “la\nconcezione, la progettazione e la direzione lavori dell’impianto di riscaldamento,\nventilazione, refrigerazione e raffreddamento per la nuova struttura uffici sono avvenute in\ngenerale secondo le regole dell’arte, ma con alcune lacune tecniche, segnalate nella\npresente perizia, e con alcune lacune organizzative, legate per lo più alla direzione lavori e\nalla coordinazione tra le varie ditte esecutrici ed evidenziatesi con la mancanza di un\ncollaudo finale generale” (pagg. 23 ultima frase, 24 in fondo). Lo stesso giudizio è reso\ndal perito per il rifacimento della centrale tecnica (risposta alla domanda 9, pag. 25\nin fondo).\n\n3.5 Per ciò che riguarda la determinazione della riduzione della mercede il\ntribunale gode di un potere discrezionale relativamente ampio, per questo l’istanza\nd’appello interviene solo con riserbo. In simile circostanza non v’è motivo di\nsindacare sulla discrezionalità dei giudici di primo grado. Su questo punto l’appello\nè perciò da respingere. Con queste considerazioni è però contemporaneamente\ndetto che l’appello adesivo, che mira a riconoscere alla mandataria l’intera mercede,\nè infondata. Come esposto, dal referto peritale giudiziale risultano sufficienti motivi\nche la mandataria non ha adempito perfettamente il contratto. Piuttosto sono da\nbiasimare parecchi lievi vizi di natura tecnica e riguardo all’organizzazione, che non\nsono completamente estranei ai problemi sorti. Ciò comporta la reiezione della cifra\n1.1 del petito dell’appello adesivo.\n\n4. Coll’appello la convenuta riprende anche l’azione riconvenzionale, respinta\ndall’istanza precedente, e postula il risarcimento del danno dell’importo di fr.\n80’152.45. La richiesta è motivata con “logiche” riflessioni, che, fondate sulle\n\n"}