{"Signatur": "GR_KG_007", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2010-09-06", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_007_ZK2-2010-11_2010-09-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/ZK2_2010_11_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097696e59d27b24d85a87202dcaf6156b2b7653f3f4a67aa30f08204fcbe6024da80edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097696e59d27b24d85a87202dcaf6156b2b7653f3f4a67aa30f08204fcbe6024da80edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ZK2_2010_11", "Checksum": "fd73115617df275b2166485900dd3628"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK2 2010 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. Zivilkammer 06.09.2010 ZK2 2010 11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera civile II 06.09.2010 ZK2 2010 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. 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A. del 27 maggio 2005\nnonché parzialmente le risposte date dall’ing. B. ai quesiti peritali (perizia del 23\naprile 2009), che a dire dell’appellante documentano i numerosi, gravi difetti di\nfunzionamento degli impianti e quindi le violazioni del dovere di diligenza e\nl’inadempimento del contratto. Dirimpetto alla circostanza che il risanamento degli\nimpianti le sono costati più di fr. 80'000.--, ossia il 27% delle forniture e dei lavori\ndati in appalto, per l’appellante la riduzione del 10% della mercede è inadeguata,\nsicché ulteriori pagamenti non sono giustificati. Quanto alla riconvenzione\nl’appellante fa valere che è illogico da una parte ammettere l’esistenza di difetti\nnonché di lacune tecniche ed organizzative e riconoscere la negligenza nella\nconduzione del mandato e dall’altra ritenere tutte le spese degli interventi necessari\nper eliminarli come non provate rispettivamente come non causali. Tutte le fatture\ndelle prestazioni di sistemazione erano state emesse dopo il 2002 (l’anno della\nmessa in funzione dell’impianto), ossia negli anni 2004 - 2006, e basavano su spese\nper la realizzazione dei provvedimenti raccomandati dall’ing. A.. (A differenza dei\ngiudici di primo grado, l’appellante non s’è occupato delle singole poste di danno).\n\nCon appello adesivo, presentato il 28 gennaio 2010, l’attrice ha postulato:\n“1. L’appello principale della X., C., è integralmente respinto.\n2. L’appello adesivo della Y., D., è accolto. Di conseguenza il dispositivo\nno. 1 del querelato giudizio è riformato come segue:\n1. L’istanza processuale 23 marzo 2007 è integralmente accolta.\n1.1 Di conseguenza, la X., C., è condannata a pagare alla Y., D.,\nl’importo di fr. 17'616.75 oltre interessi al 5% dal 22 marzo 2005\ne spese esecutive.\n1.2 Di conseguenza, l’opposizione del 3 agosto 2005 al precetto\nesecutivo no. 1021/05 dell’Ufficio esecuzioni del Circolo di\nRoveredo è rigettata per l’importo suddetto.\n1.3 La tassa di giustizia di fr. 1'800.--, di scritturazione di fr. 541.50,\nle spese diverse di fr. 276.10 e le spese peritali di fr. 4'169.40,\nper complessivi CHF 6'787.--, sono poste integralmente a\ncarico della X., con l’obbligo di quest’ultima di versare alla Y. fr.\n5'000.-- per ripetibili.\n3. Protestate tassa, spese e ripetibili di seconda istanza.”\n\npagina 5 — 13\nCon risposta all’appello e motivazione dell’appello adesivo del 18 maggio 2010\nl’appellata ed appellante adesiva osserva che corrisponde che per parte della\ndottrina la responsabilità dell’architetto - nel quadro di un contratto globale, per sua\nnatura misto - è assoggettata esclusivamente alle regole sul mandato, ma che i\ndifetti accertati dal perito di parte ed ascritti dalla convenuta a biasimo dell’attrice\nriguardano essenzialmente elementi di concetto e di pianificazione dell’impianto e\nquindi richiamano l’applicazione delle prescrizioni sul contratto d’appalto. Essa\nsostiene poi che è da distinguere tra la responsabilità dell’ingegnere e quella delle\nimprese esecutrici; quello deve garantire la concezione dell’impianto, mentre che\nqueste devono garantire la fornitura e la costruzione di un impianto funzionale. La\nmandante non aveva mai dichiarato di ritenere la mandataria responsabile delle\ncarenze constatate e anche volendo considerare certi scritti quali denunce dei vizi\nconformemente all’art. 367 CO, queste erano state presentate intempestivamente.\nL’appellata prende inoltre posizione su singoli difetti e singole spese (cifre I - XI) e\nconclude che conformemente alla perizia giudiziaria non è dimostrato che tanto i\nlavori di progettazione quanto quelli di direzione presentavano dei vizi ai sensi\ndell’art. 368 CO. Essa rileva pure che l’ing. A. ha consigliato in parte unicamente\ndegli interventi, che non erano obbligatori e che non sono documentate nemmeno\ndelle violazioni del dovere di diligenza secondo la disciplina del mandato.\nL’appellata espone infine che ha contestato tutte le fatture presentate dalla\nconvenuta colla riconvenzione e che alle censure questa s’era limitata a replicare\ngenericamente senza che l’istruttoria - in particolare il perito giudiziario - aveva\npermesso di accertarne sia il fondamento, sia il nesso di causalità con presunte\nomissioni dell’attrice. Quanto all’appello adesivo l’appellante adesiva, riassumendo\nle osservazioni all’appello, sostiene che i rimproveri mossi dall’appellante, fondati\nsui difetti accertati dal perito di parte, si rifacevano esclusivamente a presunte\ncarenze di progettazione e che quindi l’eventuale responsabilità deve essere\nesaminata unicamente dal profilo degli artt. 367 segg. CO (DTF 109 II 466). Le\ncontropretese dell’appellante erano perenti, avendo questa notificato tardivamente\ni presunti difetti. Ad ogni modo la perizia non aveva permesso di accertare alcun\ndifetto ai sensi di legge nella progettazione. Stando sempre all’appellante adesiva,\nunicamente la direzione lavori è assoggettata alle regole sul contratto di mandato,\nma mancava una base di calcolo per fare una riduzione sulla mercede. Anche\napplicando solamente le norme sul mandato non era emersa alcuna prova certa e\ncircostanziata circa le presunte inadempienze contrattuali da parte sua.\n\n"}