{"Signatur": "GR_KG_007", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2010-09-06", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_007_ZK2-2010-11_2010-09-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/ZK2_2010_11_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097696e59d27b24d85a87202dcaf6156b2b7653f3f4a67aa30f08204fcbe6024da80edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097696e59d27b24d85a87202dcaf6156b2b7653f3f4a67aa30f08204fcbe6024da80edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ZK2_2010_11", "Checksum": "fd73115617df275b2166485900dd3628"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK2 2010 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. Zivilkammer 06.09.2010 ZK2 2010 11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera civile II 06.09.2010 ZK2 2010 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. 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L’istanza processuale 2 marzo 2007 è parzialmente accolta.\n1.1 La X., C., è obbligata a versare alla Y., D., la somma di CHF\n11'460.05 oltre interessi al 5% dal 22 marzo 2005 su CHF 11'008.15\ne dal 26 giugno 2006 su CHF 451.90.\n1.2 L’opposizione interposta al PE no. 1021/05 dell’Ufficio esecuzione\ndel Circolo di Roveredo è rigettata in via definitiva limitatamente\nall’importo di CHF 11'460.05 oltre interessi al 5% dal 22 marzo 2005\nsu CHF 11'008.15 e dal 26 giugno 2006 su CHF 451.90.\n1.3 La tassa di giustizia di CHF 1'800.--, di scritturazione di CHF 541.50\n(1'083.-- : 2), le spese diverse di CHF 276.10 (552.20 : 2) e le spese\nperitali di CHF 4'169.40 (8'338.80 : 2), per complessivi CHF 6'787.--,\nsono a carico della Y. in ragione di 1/3 e della X. per i restanti 2/3.\nLa X. è obbligata a versare alla Y. l’importo di CHF 1'665.-- a titolo\ndi ripetibili ridotte.\n2. L’azione riconvenzionale 14 maggio 2007 è respinta.\n2.1 La tassa di giustizia di CHF 2'900.--, di scritturazione di CHF 541.50,\nle spese diverse di CHF 276.10 e le spese peritali di CHF 4'169.40,\nper complessivi CHF 7'887.--, sono a carico della X., la quale è\nobbligata a versare alla Y. l’importo di CHF 5'000.-- a titolo di\nripetibili.\n3. Comunicazione.”\n\nQuesto tribunale ha stabilito che, anche se le parti non avevano concluso alcun\ncontratto o accordo scritto, tra loro era venuto in essere un contratto di mandato ai\nsensi degli artt. 394 segg. CO. Infatti, non era contestato che l’attrice s’era obbligata\n\npagina 3 — 13\nnei confronti della convenuta ad eseguire la progettazione e ad occuparsi della\ndirezione dei lavori (cons. 1). Ha poi addotto che la mercede dell’ingegnere -\nanalogamente a quella dell’architetto - poteva essere pattuita esplicitamente, in\nforma verbale o scritta, oppure implicitamente, per atti concludenti, ritenuto che i\ncontraenti sono liberi di stabilirla. Di regola il calcolo della mercede era fatto in base\nal tempo impiegato oppure in percentuale dei costi dell’opera, ma potevano pure\nessere convenute mercedi forfetarie o globali (DTF 124 III 426 cons. 3c). Nella\nfattispecie l’attrice aveva definito la propria mercede applicando una percentuale,\ndipendente da fattori tecnici, della totalità delle prestazioni pari a fr. 296'898.35. La\nconvenuta non aveva mai sollevato contestazioni circa il metodo di calcolo e la\npercentuale utilizzata (cons. 2). Sempre secondo l’istanza precedente, l’eccezione\nd’inosservanza della diligenza dovuta nell’adempimento del contratto era possibile,\nma l’ing. A., il perito di parte convenuta, pur avendo accertato difetti di\nfunzionamento degli impianti, non aveva esplicitamente e/o dettagliatamente\nattribuito alla mandataria delle responsabilità. Il perito giudiziario, l’ing. B., aveva\naffermato che la concezione, progettazione e direzione lavori per l’impianto di\nriscaldamento, ventilazione, refrigerazione, raffreddamento e sanitario per i nuovi\nuffici nonché per il rifacimento della centrale tecnica della mandante erano avvenute\nin generale secondo le regole dell’arte, ma con alcune lacune tecniche, segnalate\nnella perizia, e con alcune lacune organizzative, legate per lo più alla direzione lavori\ned alla coordinazione tra le varie imprese esecutrici ed evidenziatesi con la\nmancanza di un collaudo finale generale. Fondandosi su questi riscontri probatori, i\nprimi giudici hanno concluso che l’attrice non aveva compiutamente adempito al\nmandato conferitole. A lei non potevano tuttavia essere imputate manchevolezze\nparticolarmente gravi, ma solo lievi. Di conseguenza hanno ritenuto giustificata una\nriduzione del 10% della mercede e accolto l’azione limitatamente all’importo di fr.\n11'460.05 oltre interessi (cons. 3c/d/e). Infine la prima istanza ha respinto l’azione\nriconvenzionale (integralmente), ritenendo che non fosse né sostanziato né provato\nin particolare il nesso causale tra la violazione del dovere di diligenza da parte\ndell’attrice ed il danno subito dalla convenuta.\n\nD. Con appello del 20 gennaio 2010 la convenuta è insorta contro il giudizio\ndistrettuale dinanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto:\n“1. L’appello è accolto, i dispositivi nn. 1, 1.2, 1.3, 2 e 2.1 dell’impugnata\nsentenza sono cassati. Per conseguenza:\n1.1 L’istanza processuale 23 marzo 2007 è integralmente respinta.\n1.2 La riconvenzione 14 maggio 2007 è integralmente accolta e la Y.,\nD., è condannata a versare alla X., C., l’importo di CHF 80'152.45,\noltre interessi al 5% dal 10 agosto 2005.\n\npagina 4 — 13\n2. In tutti i casi con protesta di spese, tasse e ripetibili di prima e seconda\nistanza.\n\n"}