Corretto è anche il calcolo dei giorni di riposo fondato su 147 giorni di lavoro (147 : 7 x 2 = 42). L’appellato non ha impugnato che i primi giudici di questi 42 giorni di riposo ne hanno computato 29,5 (al posto di 17,5) come goduti ed hanno perciò ritenuto che 12,5 giorni di riposo erano da indennizzare. Questo presupposto è determinante per il calcolo dell’indennizzo. Ai sensi dell’art. 16 cpv. 5 CCNL un giorno di riposo non goduto dev’essere risarcito con 1/22 dello stipendio lordo mensile. Ciò comporta un’indennità di fr. 3'409.10, come hanno correttamente calcolato i giudici inferiori.