Giusta l’art. 17 cpv. 1 CCNL v’è diritto a 2,92 giorni di vacanza il mese, che come è stato costatato dai primi giudici dà 14,6 giorni. Questo calcolo non è esplicitamente censurato neanche dall’appellante. Moltiplicando questo diritto a vacanza con 1/30 dello stipendio lordo mensile (art. 17 cpv. 5 CCNL) di fr. 6'000.-- risulta l’importo di fr. 2’920.-- conformemente all’impugnata sentenza. 3.5 Quanto ai giorni di riposo i giudici precedenti hanno computato complessivamente 147 giorni di lavoro (dal 1° aprile fino al 25 agosto 2008