In ogni caso in base ai suddetti motivi le sole due testimonianze di per sé non bastano per fornire la prova di accordi del genere. In effetti, necessiterebbero ancora altri mezzi di prova a sorreggere le deposizioni dei titolari dell’azienda, affinché il tribunale potesse convincersi in questo senso. Intanto simili mezzi mancano. Segnatamente gli scontrini presentati non sono tali mezzi di prova. Da questi può sì essere desunto in che giorni la cassa è stata messa in funzione e quando è stata disattivata alla fine della giornata. Il dipendente non era però occupato quale cameriere ma quale responsabile per la cucina e la mise en place.