Ciò equivale a mora nell’accettazione del lavoro da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art 324 cpv. 1 CO, che non va a carico del lavoratore (cfr. Ullin Streiff/Adrian von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6. Aufl., Zürich 2006, art. 324 CO n. 2 segg.). Se in periodi di scarso sfruttamento il padrone vuole lasciar ritirare vacanze o altri giorni di libero - ciò che di massima nell’ambito dei limiti legali non gli è impedito - deve chiaramente ordinarlo e comunicarlo, sicché il dipendente sappia che periodi gli sono computati giorni di libero e quali giorni di lavoro.