pagina 5 — 10 consenso del lavoratore, in consecutive mezze giornate di riposo, in aziende stagionali al massimo per 12 settimane. Giusta l’art. 17 cpv. 3 CCNL le vacanze di regola - almeno però 2 settimane - sono da accordare consecutivamente. Dirimpetto a questa situazione già in base al tenore del CCNL devono essere espressi dei rilevanti dubbi quanto all’accordo fatto valere dalla datrice di lavoro.