A questo riguardo dalla relazione dell’Ufficio di controllo per il CCNL del 28 novembre 2008 (atto 2.6) risulta che al lavoratore spetta l’88% dello stipendio lordo per il periodo di malattia dal 26 agosto al 24 settembre 2008 e l’80% per quello dal 25 al 30 settembre 2008, ciò che dalle parti pure non è conteso (cfr. l’art. 336c cpv. 2 CO). Controverso è piuttosto principalmente per quanti giorni di vacanza, di riposo e festivi dev’essere ancora risarcito l’appellato.