Con raccomandata a mano del 27 luglio 2008 la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro per il 31 agosto 2008. Stando ai certificati medici del 26 agosto 2008 e 22 settembre 2008 (atti 2.3 e 2.4) l’impiegato era inabile al lavoro nella misura del 100% dal 26 agosto 2008 al 30 settembre 2008 causa malattia. A questo riguardo dalla relazione dell’Ufficio di controllo per il CCNL del 28 novembre 2008 (atto 2.6) risulta che al lavoratore spetta l’88% dello stipendio lordo per il periodo di malattia dal 26 agosto al 24 settembre 2008 e l’80% per quello dal 25 al 30 settembre 2008, ciò che dalle parti pure non è conteso (cfr. l’art. 336c cpv.