Stando al teste A. semmai potevano essere compensate le ore supplementari, prestate dopo la metà di giugno. I primi giudici hanno perciò concluso che di massima per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2008 l’impiegato avesse diritto alla paga intera ed ai giorni di libero conformemente al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (CCNL). Di conseguenza gli spettavano fr. 2'920.-- per 14,6 giorni di vacanza non goduti (art. 17 cifra 5 CCNL), fr. 3'409.10 per 12,5 giorni di riposo non goduti (art. 16 cifra 5 CCNL), fr. 681.80 per 2,5 giorni festivi non goduti (art. 18 cifra 3 CCNL) e fr. 5'184.-- per i giorni di malattia (dal 26 agosto