{"Signatur": "GR_KG_007", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2010-03-04", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_007_ZK2-2009-71_2010-03-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/ZK2_2009_71_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609766ef76d3d4a91bb9e23ef07347908670591a8222a5d086ca0b1adf1a4e7b2672aedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609766ef76d3d4a91bb9e23ef07347908670591a8222a5d086ca0b1adf1a4e7b2672aedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ZK2_2009_71", "Checksum": "2e6e431162063599348445118ff5d3f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK2 2009 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. Zivilkammer 04.03.2010 ZK2 2009 71"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera civile II 04.03.2010 ZK2 2009 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. 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Che dopo tali trattative contrattuali è stato pattuito un contratto di lavoro\nnormale con un’occupazione del 100% senza inserire una clausola speciale\nquanto alla riscossione delle giornate di vacanza rispettivamente di riposo, fa\npiuttosto supporre che proprio su questo punto non è stata raggiunta un’intesa. In\nogni caso in base ai suddetti motivi le sole due testimonianze di per sé non\nbastano per fornire la prova di accordi del genere. In effetti, necessiterebbero\nancora altri mezzi di prova a sorreggere le deposizioni dei titolari dell’azienda,\naffinché il tribunale potesse convincersi in questo senso. Intanto simili mezzi\nmancano. Segnatamente gli scontrini presentati non sono tali mezzi di prova. Da\nquesti può sì essere desunto in che giorni la cassa è stata messa in funzione e\nquando è stata disattivata alla fine della giornata. Il dipendente non era però\noccupato quale cameriere ma quale responsabile per la cucina e la mise en place.\nPrima che siano digitate le prime vendite alla cassa, in cucina sono di regola\nnecessari approfonditi preparativi (compera, messa in funzione) ed alla fine\ndevono essere eseguiti lavori di ultimazione (rimessa in ordine ecc.). Gli scontrini\nnon possono perciò dare ragguagli nemmeno quanto al tempo effettivo di lavoro,\ntanto meno possono essere quindi d’informa-zione quanto ad accordi concernenti\nla riscossione di giorni di vacanza e di riposo. A ragione il Tribunale distrettuale ha\nper questo ritenuto che le pattuizioni non fossero provate.\n\n3.4 Per quanto riguarda il diritto a vacanze l’istanza precedente ha giustamente\nconstatato che l’attore aveva diritto a 5 settimane l’anno (art. 17 CCNL). Un altro\naccordo scritto ai sensi dell’art. 17 cpv. 2 CCNL, infatti, non c’era. Stando\nall’istanza inferiore egli aveva diritto a 14.6 giorni di vacanza da aprile a agosto\nincluso. Il mese di settembre non l’ha considerato, poiché l’impiegato durante\nquesto mese era inabile al lavoro per malattia. Questo punto non è stato\nimpugnato dall’appellato, di modo che questa considerazione non dev’essere\nripresa. Giusta l’art. 17 cpv. 1 CCNL v’è diritto a 2,92 giorni di vacanza il mese,\nche come è stato costatato dai primi giudici dà 14,6 giorni. Questo calcolo non è\nesplicitamente censurato neanche dall’appellante. Moltiplicando questo diritto a\nvacanza con 1/30 dello stipendio lordo mensile (art. 17 cpv. 5 CCNL) di fr. 6'000.--\nrisulta l’importo di fr. 2’920.-- conformemente all’impugnata sentenza.\n\n3.5 Quanto ai giorni di riposo i giudici precedenti hanno computato\ncomplessivamente 147 giorni di lavoro (dal 1° aprile fino al 25 agosto 2008\n\npagina 7 — 10\nincluso) ed evidentemente per il periodo di malattia dal 26 agosto al 30 settembre\n2008 non hanno concesso dei giorni di riposo. Ciò corrisponde alle disposizioni del\nCCNL (cfr. Kommentar zum L-GAV 98 des Gastgewerbes zu Art. 16 L-GAV).\nL’obiezione dell’appellante a questo riguardo sfiora quindi la realtà senza toccarla.\nCorretto è anche il calcolo dei giorni di riposo fondato su 147 giorni di lavoro (147 :\n7 x 2 = 42). L’appellato non ha impugnato che i primi giudici di questi 42 giorni di\nriposo ne hanno computato 29,5 (al posto di 17,5) come goduti ed hanno perciò\nritenuto che 12,5 giorni di riposo erano da indennizzare. Questo presupposto è\ndeterminante per il calcolo dell’indennizzo. Ai sensi dell’art. 16 cpv. 5 CCNL un\ngiorno di riposo non goduto dev’essere risarcito con 1/22 dello stipendio lordo\nmensile. Ciò comporta un’indennità di fr. 3'409.10, come hanno correttamente\ncalcolato i giudici inferiori.\n\n3.6 Conformemente all’art. 18 CCNL il dipendente ha poi diritto a 0,5 giorni\nfestivi il mese. L’istanza precedente ha riconosciuto all’attore un indennizzo per\n2,5 giorni festivi e non ha quindi tenuto conto del mese di settembre, in cui al\ndipendente era stato rilasciato un certificato di malattia. Se, tenuto conto delle\ncircostanze che giusta l’art. 18 cifra 2 CCNL l’impiegato ha diritto ai giorni festivi\nanche durante le vacanze e secondo il commentario al CCNL questo diritto\nsussiste “in ogni caso”, una mezza giornata festiva giustamente non è stata\nassegnata, è questione che può rimanere aperta. Dato che l’appellato non ha\nimpugnato il diritto a 2,5 giorni festivi riconosciutigli dai giudici di primo grado, su\nquesto punto il discorso è chiuso. L’indennità è da calcolare in base ad 1/22 del\nsalario lordo mensile il giorno (art. 18 cifra 3 CCNL). Ne risulta quindi l’importo di\nfr. 681.80.\n\n3.7 Già esposto è stato che tra le parti non è controverso che per il periodo di\nmalattia dal 26 agosto al 24 settembre 2008 all’appellato spetta l’88% e per quello\ndal 25 fino al 30 settembre 2008 l’80% del salario lordo mensile di fr. 6'000.--,\nquindi fr. 5'184.-- lordi per il mese di settembre 2008. Incontestabilmente all’impiegato per il mese di agosto è stato pagato lo stipendio completo, ossia fr. 120.-- di\ntroppo (atto 1.1 pag. 3).\n\n"}