{"Signatur": "GR_KG_007", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2010-03-04", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_007_ZK2-2009-71_2010-03-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/ZK2_2009_71_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609766ef76d3d4a91bb9e23ef07347908670591a8222a5d086ca0b1adf1a4e7b2672aedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609766ef76d3d4a91bb9e23ef07347908670591a8222a5d086ca0b1adf1a4e7b2672aedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ZK2_2009_71", "Checksum": "2e6e431162063599348445118ff5d3f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK2 2009 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. Zivilkammer 04.03.2010 ZK2 2009 71"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera civile II 04.03.2010 ZK2 2009 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. 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Da questa pretesa totale sono da dedurre i giorni di libero goduti e la pretesa\nresidua è da trasformare in un’indennità secondo i criteri esposti nel CCNL.\n\n3.1 Contro la pretesa fatta valere dal dipendente la datrice di lavoro eccepisce\nche dall’inizio d’aprile fino al 23 giugno 2008 la pizzeria era aperta unicamente la\nsera per alcune ore ed in questo periodo l’impiegato aveva lavorato in fin dei conti\ncirca nella misura del 50%. Tra le parti era stato convenuto che il dipendente in\nquesta prima fase ritirava i giorni di libero che non gli erano più concessi\ncompletamente durante la successiva alta stagione. L’appellato contesta queste\nargomentazioni, tassandole come “del tutto prive di fondamento e fantasiose”\n(vedi la risposta d’appello del 13 gennaio 2010). L’istanza precedente ha inferito\nche un simile accordo non fosse sufficientemente provato.\n\n3.2 Può rimanere indeciso se un siffatto frazionamento - vale a dire la\nretribuzione in mezze giornate - di giorni di vacanza e di riposo è ammissibile\nconformemente al CCNL. Comunque è da indicare che ai sensi dell’art. 16 cpv. 2\nCCNL i giorni di riposo settimanali devono essere concessi per quanto possibile\nconsecutivamente ed al minimo nella misura di un intero giorno di riposo la\nsettimana. Solo il rimanente periodo di riposo può anche essere concesso, col\n\npagina 5 — 10\nconsenso del lavoratore, in consecutive mezze giornate di riposo, in aziende\nstagionali al massimo per 12 settimane. Giusta l’art. 17 cpv. 3 CCNL le vacanze di\nregola - almeno però 2 settimane - sono da accordare consecutivamente.\nDirimpetto a questa situazione già in base al tenore del CCNL devono essere\nespressi dei rilevanti dubbi quanto all’accordo fatto valere dalla datrice di lavoro.\n\nDel resto è da accennare che il dipendente grazie al contratto di lavoro dall’inizio\npoteva partire dal presupposto di un lavoro a tempo pieno. Dal 1° aprile 2008 è\nanche stato retribuito con un salario mensile intero. Dall’appellante non è preteso\np. es. che l’impiegato inizialmente non abbia offerto la sua prestazione di lavoro al\n100%. Piuttosto la datrice di lavoro fino al 23 giugno 2008 ha tenuto aperta la\npizzeria in misura limitata, a quanto pare, per motivi di mancata affluenza.\n\nCiò equivale a mora nell’accettazione del lavoro da parte del datore di lavoro ai\nsensi dell’art 324 cpv. 1 CO, che non va a carico del lavoratore (cfr. Ullin\nStreiff/Adrian von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6. Aufl., Zürich 2006, art. 324 CO n. 2\nsegg.). Se in periodi di scarso sfruttamento il padrone vuole lasciar ritirare\nvacanze o altri giorni di libero - ciò che di massima nell’ambito dei limiti legali non\ngli è impedito - deve chiaramente ordinarlo e comunicarlo, sicché il dipendente\nsappia che periodi gli sono computati giorni di libero e quali giorni di lavoro. Al\ndatore di lavoro incombe perciò il dovere di tenere un controllo del tempo di lavoro\ne di riposo conformemente all’art. 21 CCNL. Non è tollerabile e sarebbe\ncontravvenire al dovere di correttezza e di agire in buona fede, se il padrone solo\nsuccessivamente attribuisse a periodi di fiacco andamento degli affari il significato\ndi riscossione di giorni di vacanza e di riposo, come tenta di fare l’appellante.\n\n3.3 Non da criticare è la conclusione dell’istanza precedente, che la datrice di\nlavoro non riesce neanche a provare i pretesi accordi coll’impiegato, secondo cui\nnel primo tempo del rapporto d’assunzione egli ritirava giorni di vacanza e di\nriposo (mezze giornate). È, infatti, da premettere che l’onere della prova per una\nsimile pattuizione incombe al padrone, poiché egli ne deduce dei diritti (art. 8 CC).\nLa datrice di lavoro vuole fornire la prova al riguardo con due testimonianze (atti 4)\ne gli scontrini di quel tempo della pizzeria (atti 5). Come testimoni sono stati\ninvocati i coniugi A.. Ambedue sono azionisti di minoranza rispettivamente di\nmaggioranza con firma individuale della convenuta. Essi s’occupavano della\ndirezione dell’azienda ed hanno pattuito il contratto di lavoro col dipendente. In\nsiffatte circostanze è evidente che i due testi hanno un rilevante interesse all’esito\ndel processo e già dall’inizio le loro concordanti deposizioni quanto ai pretesi\naccordi devono essere valutate con estrema riservatezza. Particolarmente\n\n"}