{"Signatur": "GR_KG_007", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2010-03-04", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_007_ZK2-2009-71_2010-03-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/ZK2_2009_71_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609766ef76d3d4a91bb9e23ef07347908670591a8222a5d086ca0b1adf1a4e7b2672aedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609766ef76d3d4a91bb9e23ef07347908670591a8222a5d086ca0b1adf1a4e7b2672aedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ZK2_2009_71", "Checksum": "2e6e431162063599348445118ff5d3f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK2 2009 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. Zivilkammer 04.03.2010 ZK2 2009 71"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera civile II 04.03.2010 ZK2 2009 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. 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Protestate\nripetibili per la prima e la seconda istanza.\nIn via subordinata:\n1.1 Il punto 1 della sentenza impugnata è così modificato:\nL’istanza processuale 2 febbraio 2009 è parzialmente accolta. Di\nconseguenza la X. è condannata a versare a Y. l’importo di CHF\n4'000.30 oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 2008.\nIl punto 2 della sentenza impugnata è così modificato:\nLa tassa di giustizia di CHF 900.--, di scritturazione di CHF 259.-- e le\nspese diverse di CHF 137.--, per complessivi CHF 1'296.--, restano a\ncarico del Tribunale distrettuale Moesa. La convenuta è obbligata a\nversare all’attore l’importo di CHF 3'500.-- a titolo di ripetibili.\n3. Spese e tasse della procedura d’appello a carico del Tribunale\ncantonale. Protestate ripetibili per la procedura d’appello.”\n\nA motivo l’appellante ha addotto che il Tribunale distrettuale non aveva\nconsiderato che, dirimpetto allo stipendio minimo mensile di fr. 4'787.-- il mese per\nun cuoco col diploma federale di capacità, al dipendente era stato riconosciuto un\nsalario elevato, che la pizzeria ove questi lavorava è da reputare una piccola\n\npagina 3 — 10\nazienda ed oltracciò un esercizio stagionale, sicché il diritto del collaboratore a 2\ngiorni di riposo consecutivi la settimana poteva essere sospeso per un massimo di\n12 settimane, che in questo caso potevano essere concesse delle mezze giornate\ndi vacanza e che l’impiegato aveva goduto di molte mezze giornate di riposo.\nL’appellante ha poi precisato che dal preteso e da lei riconosciuto importo di fr.\n5'184.-- per il mese di malattia erano da dedurre fr. 120.-- di salario, ricevuto in più\nper il mese di agosto. Infine essa ha ritenuto, che pur non volendo considerare i\npretesi accordi verbali, secondo cui coll’iniziale lavoro della misura del 50%\nsarebbero stati compensati i giorni di libero, non concessi durante l’alta stagione\n(dal 23 giugno al 31 agosto 2008), dalle testimonianze dei coniugi A., dalla\nricapitolazione dei giorni cassa e dagli scontrini della pizzeria è emerso che al\ndipendente era sempre stato concesso un giorno di riposo la settimana, eccezione\nfatta per il mese di malattia, che la pizzeria era stata chiusa in aprile per 15 giorni,\nin maggio per 7 giorni e in giugno per 4 giorni, sicché l’impiegato aveva goduto di\n26 giorni di libero, e che dal 1° aprile al 23 giugno 2008 essa era stata aperta\nunicamente dalle ore 18.00/18.30 alle ore 21.00/22.30. Sempre secondo\nl’appellante, in questo periodo il dipendente aveva lavorato solo a mezza giornata,\ngodendo quindi di mezze giornate di riposo. Di conseguenza egli aveva goduto di\n46 giorni di libero (aprile 17 giorni, maggio 10, giugno 9, luglio 4 e agosto 6) e di\n35 mezze giornate (17,5 giorni) di riposo (aprile 11 mezze giornate = 5,5 giorni,\nmaggio 15 = 7,5, giugno 7 = 3,5 e luglio 2 = 1 giorno), vale a dire\ncomplessivamente di 63 giorni di libero. Dirimpetto ai 56,15 giorni di libero\nspettanti all’impiegato (11,65 giorni di vacanza, 42 di riposo e 2,5 giorni festivi),\negli aveva quindi goduto di 6,85 giorni in più (63 – 56,15), per cui l’indennità di\nmalattia era da corrispondere unicamente per 23,15 giorni (non per 30). L’importo\nda versare ammontava quindi a fr. 4'000.30.\n\nL‘appellato ha proposto, protestando spese e ripetibili, la reiezione dell’appello.\n\nII. Considerandi\n\n1. Dichiarato con formulate proposte il 26 ottobre 2009 contro la sentenza del\nTribunale distrettuale Moesa del 25 agosto 2009, comunicata il 2 ottobre 2009, e\ndebitamente motivato con memoria del 7 dicembre 2009, l’appello adempie i\nrequisiti formali giusta gli artt. 218, 219 e 224 cpv. 2 CPC. Di conseguenza è\nricevibile in ordine.\n\n2. Il 1° aprile 2008 le parti hanno sottoscritto un contratto di lavoro, secondo\ncui Y. è stato assunto dalla X. quale responsabile per la cucina e la mise en place.\nIl rapporto d’impiego doveva durare dal 1° aprile 2008 fino al 30 settembre 2008\n\npagina 4 — 10\ncon la possibilità di disdetta, prendente effetto alla fine di un mese, osservando un\ntermine di disdetta di un mese. Pattuito è stato un salario lordo mensile di fr.\n6'000.-- (atto 2.1) e le parti evidentemente sono partite dal presupposto di un\ncarico di lavoro del 100%. Incontestato è che il contratto era assoggettato al\nContratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della\nristorazione (CCNL).\n\nCon raccomandata a mano del 27 luglio 2008 la datrice di lavoro ha disdetto il\nrapporto di lavoro per il 31 agosto 2008. Stando ai certificati medici del 26 agosto\n2008 e 22 settembre 2008 (atti 2.3 e 2.4) l’impiegato era inabile al lavoro nella\nmisura del 100% dal 26 agosto 2008 al 30 settembre 2008 causa malattia. A\nquesto riguardo dalla relazione dell’Ufficio di controllo per il CCNL del 28\nnovembre 2008 (atto 2.6) risulta che al lavoratore spetta l’88% dello stipendio\nlordo per il periodo di malattia dal 26 agosto al 24 settembre 2008 e l’80% per\nquello dal 25 al 30 settembre 2008, ciò che dalle parti pure non è conteso (cfr.\nl’art. 336c cpv. 2 CO). Controverso è piuttosto principalmente per quanti giorni di\nvacanza, di riposo e festivi dev’essere ancora risarcito l’appellato.\n\n"}