{"Signatur": "GR_KG_007", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2010-03-04", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_007_ZK2-2009-71_2010-03-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/ZK2_2009_71_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609766ef76d3d4a91bb9e23ef07347908670591a8222a5d086ca0b1adf1a4e7b2672aedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd609766ef76d3d4a91bb9e23ef07347908670591a8222a5d086ca0b1adf1a4e7b2672aedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ZK2_2009_71", "Checksum": "2e6e431162063599348445118ff5d3f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK2 2009 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. Zivilkammer 04.03.2010 ZK2 2009 71"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera civile II 04.03.2010 ZK2 2009 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. 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Camera civile\n\nPresidenza presidente Brunner\nGiudici Hubert e Bochsler\nAttuario Crameri\n\nVisto l'appello civile\n\ndella X . , convenuta ed appellante, rappresentata dall’avv. lic. iur. Fabrizio Keller,\nSan Roc, 6537 Grono,\ncontro\nla sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 25 agosto 2009, comunicata il 2\nottobre 2009, in re Y., attore ed appellato, contro la convenuta ed appellante,\n\nconcernente credito da diritto del lavoro\n\nè risultato:\nI. Fattispecie\n\nA. Con contratto del 1° aprile 2008 la X. ha assunto Y. in qualità di cuoco\n(attività: responsabile cucina e mise en place) per il periodo dal 1° aprile 2008 fino\nal 30 settembre 2008 con un salario lordo mensile di fr. 6'000.--. Con scritto del 27\nluglio 2008 la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro per il 31 agosto\n2008. A motivo ha addotto che la disdetta era da imputare alla chiusura\ndell’attività. Dal 26 agosto al 30 settembre 2008 l’impiegato è stato inabile al\nlavoro causa malattia.\n\nB. Il 17 dicembre 2008 Y. ha intentato un’azione creditoria onde ottenere le\nindennità per i giorni di vacanza, di riposo e festivi non goduti nonché per i giorni di\nmalattia. Fallito il tentativo di conciliazione del 19 gennaio 2009, il giorno dopo, il\nPresidente del Circolo di Roveredo ha notificato il libello coi seguenti petiti:\nDi parte attrice\n“1. La convenuta X. è condannata a pagare all’istante Y. l’importo di fr.\n14'722.65 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2008.\n2. Protestate tasse, spese e ripetibili.”\nDi parte convenuta\n“1. L’istanza è integralmente respinta.\n2. Protestate tasse, spese e ripetibili.”\n\nC. Proseguita la causa colle stesse richieste con istanza processuale del 2\nfebbraio 2009 e risposta del 18 marzo 2009, con sentenza del 25 agosto 2009,\ncomunicata il 2 ottobre 2009, il Tribunale distrettuale Moesa ha giudicato:\n“1. L’istanza processuale 2 febbraio 2009 è parzialmente accolta. Di\nconseguenza la X. è condannata a versare a Y. l’importo di CHF\n11'066.65 oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 2008.\n2. La tassa di giustizia di CHF 900.--, di scritturazione di CHF 259.-- e le\nspese diverse di CHF 137.--, per complessivi CHF 1'296.--, restano a\ncarico del Tribunale distrettuale Moesa. La convenuta è obbligata a\nversare all’attore l’importo di fr. 200.-- a titolo di ripetibili ridotte.\n3. (Comunicazione a).”\nQuesto tribunale ha in sintesi rilevato che né la X. né Y. avevano tenuto un\ncontrollo dell’orario di lavoro, delle vacanze, dei giorni di riposo e di quelli festivi.\nInoltre che faceva assolutamente difetto una sufficiente prova dei presunti accordi\nverbali stipulati dalla datrice di lavoro coll’impiegato. I testimoni A. e B., ambedue\nmembri del consiglio d’amministra-zione ed azionisti della società, quindi\ninteressati alla lite, avevano sì deposto che il dipendente all’inizio (fino alla metà di\n\npagina 2 — 10\ngiugno) aveva riscosso l’intero salario, ma lavorato solo nella misura del 50%,\ncompensando così i giorni di libero di cui non aveva potuto godere dal 23 giugno\nin poi, ma alle loro deposizioni non poteva essere attribuita piena credibilità.\nStando al teste A. semmai potevano essere compensate le ore supplementari,\nprestate dopo la metà di giugno. I primi giudici hanno perciò concluso che di\nmassima per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2008 l’impiegato avesse diritto\nalla paga intera ed ai giorni di libero conformemente al contratto collettivo\nnazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (CCNL). Di\nconseguenza gli spettavano fr. 2'920.-- per 14,6 giorni di vacanza non goduti (art.\n17 cifra 5 CCNL), fr. 3'409.10 per 12,5 giorni di riposo non goduti (art. 16 cifra 5\nCCNL), fr. 681.80 per 2,5 giorni festivi non goduti (art. 18 cifra 3 CCNL) e fr.\n5'184.-- per i giorni di malattia (dal 26 agosto al 30 settembre 2008)\nconformemente alla relazione dell’Ufficio di controllo per il CCNL. Dedotti da questi\nimporti i contributi previdenziali (fr. 1'008.25) e l’eccedenza del salario di agosto\n(fr. 120.--) l’attore aveva diritto a fr. 11'066. 65 oltre interessi al 5% dal 17\ndicembre 2008.\n\n"}