Ne segue che il procedere del giudice istruttore non si rivela nè illegale né inadeguato. L’impugnante, omettendo di indicare concretamente che circostanze di fatto gli sarebbero di pregiudizio, se la danneggiata può far uso del diritto di porre delle domande al perito prima della chiusura dell’istruttoria, non ha dimostrato che l’impugnata decisione è lesiva di diritto o del potere discrezionale. In simili circostanze essa dev’essere protetta e di conseguenza il gravame respinto. 3. Le spese della procedura di gravame vanno a carico dell’impugnante (art. 160 cpv. 1 LGP). 7 La Camera di gravame decide :