Segnatamente nel concreto caso ove la danneggiata è l’unica teste dell’accaduto tale beneficio addirittura s’impone. Del resto non si può fare a meno di rilevare che giusta l’art. 97 cpv. 2 LGP, conclusa l’istruttoria, il danneggiato può presentare entro 10 giorni richieste di complemento dell’istruzione. Se quindi questa possibilità gli è esplicitamente conferita dopo la chiusura dell’istruttoria non è ravvisabile che pregiudizio subisca l’imputato, se lo stesso diritto le è conferito nel corso dell’istruzione. Non si tratta infatti della salvaguardia di un diritto dell’imputato, ma di un diritto che permette di raggiungere lo scopo dell’istruttoria.