è esaustiva e che questa possibilità sia inclusa nella possibilità di fare altri indagini che servano a chiarire i fatti (cfr. Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. Aufl., Basel 2002, n. 8 al § 38; Niklaus Schmid, Strafprozesssrecht, 4. Aufl., Zürich 2004, n. 516). Il giudice istruttore non si è così scostato in modo illegale o inadeguato dal testè citato disposto. Pur volendo anche ammettere che il danneggiato non goderebbe di questo diritto soggettivo, ciò non significa che il giudice istruttore non può concederglielo. Segnatamente nel concreto caso ove la danneggiata è l’unica teste dell’accaduto tale beneficio addirittura s’impone.