Tale scopo è raggiunto se tutti gli accertamenti rilevanti sono stati fatti e se tutti i mezzi di prova essenziali sono stati raccolti. Di conseguenza il giudice istruttore può effettuare sopralluoghi e perquisizioni, sequestrare oggetti usati per commettere il reato, consultare periti, escutere testimoni, interrogare e arrestare persone sospette, esigere da terzi la consegna di oggetti, mettere il fermo su beni patrimoniali dell’im-putato a suo carico e fare altre indagini che servano a chiarire i fatti. Nelle sue ordinanze il giudice istruttore non deve andare oltre quanto sia giustificato dallo scopo dell’istruttoria (art. 76 cpv. 1 e 2 LGP).