In questi casi all’interessato deve però essere concessa la possibilità di prendere in seguito posizione sul risultato delle prove. Come già esposto, in virtù del diritto federale la pretesa di partecipazione del danneggiato è già limitato se si tratta di una vittima ai sensi dell’art. 5 cpv. 4 e 5 LAV, ma il concetto di vittima è meno ampio di quello di danneggiato ai sensi degli art. 97 e 129 LGP (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl., Chur 1996, n. 4 all’art. 129 LGP).