L’impugnante sostiene quindi a giusta ragione che il diritto dell’opponente al gravame di porre domande al perito non può essere dedotto dalla nozione generale di partecipazione alla procedura penale di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. a – c LAV. È vero che i diritti esposti alle lett. a – c sono preceduti dalla formula “in particolare” che fa pensare che la lista non è esaustiva. Ma dalla DTF 124 IV 139 seg. si desume che la legge garantisce unicamente i diritti minimi, lasciando alla procedura cantonale la facoltà di attribuire alle vittime ulteriori diritti.