b) L’art. 8 cpv. 1 LAV prevede che la vittima può intervenire come parte nella procedura penale. Questo diritto è però precisato tramite le lettere a – c di questa disposizione. In concreto la vertenza non volge attorno al quesito di sapere se la vittima può far valere le sue pretese civili (lett. a), se può chiedere al tribunale che si pronunci in merito all’apertura del procedimento o al rifiuto di procedere (lett. b), se essa può impugnare la decisione del tribunale con gli stessi rimedi di diritto dell’imputato (lett. c) o se ha diritto ad informazione in tutti gli stadi della procedura ed alla comunicazione gratuita delle decisioni e sentenze (art. 8 cpv.