mente nell’ambito dell’inchiesta penale. Infine andava ricordato che la parte lesa, dopo la conclusione dell’istruttoria, aveva comunque la possibilità di presentare eventuali richieste di complementi dell’istruttoria. Anche sotto questo aspetto appariva giustificato coinvolgere già dall’inizio B. X. nell’ambito dell’incarico assegnato al perito. Queste opinioni non sono state condivise dall’avv. Roberto A. Keller, che, con risposta del 9 settembre 2004, ha chiesto di escludere la vittima dalla procedura inerente l’incarico al perito e, in seguito, da ogni altro passo istruttorio di natura penale. Secondo lui, la vittima beneficia unicamente delle garanzie minime dell’art. 8 cpv.