{"Signatur": "GR_KG_005", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2004-12-01", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_KG_005_BK-2004-57_2004-12-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/BK_2004_57_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097675e3bd96b45d13ab4809a7148400b73f2c4744bf6c15c7ff5bd2570e0a4363afedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097675e3bd96b45d13ab4809a7148400b73f2c4744bf6c15c7ff5bd2570e0a4363afedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=BK_2004_57", "Checksum": "cd15328dbd5c0dbacb84df33c1bbae45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BK 2004 57"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. Strafkammer 01.12.2004 BK 2004 57"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale cantonale Camera penale II 01.12.2004 BK 2004 57"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Kantonsgericht II. 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X., impugnante, rappresentato dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Casa la\nGrida, 6535 Roveredo,\n\ncontro\n\nla decisione della Procura pubblica dei Grigioni del 20 settembre 2004, comunicata\nil 20 settembre 2004, in re dell’impugnante,\n\nconcernente procedimento istruttorio,\n\nè risultato:\n2\n\nA. Con decreto del 10 agosto 2004 la Procura pubblica dei Grigioni ha\naperto un procedimento penale contro A. X. per sospetto di mancato omicidio intenzionale (art. 111 in unione all’art. 22 cpv. 1 CP) nei confronti di sua moglie B. X.. A\ndire della moglie, essa sarebbe stata aggredita dal marito con un coltello il 29 luglio\n2004, ma sarebbe riuscita a bloccargli il polso ed in seguito a scappare. Stando ad\nA. X., egli avrebbe voluto chiederle conto e nel corso della colluttazione fra di loro\nessa avrebbe riportato alcune ferite causate da un coltello. Secondo il certificato del\n30 luglio 2004 del dott. med. C., specialista FMH in medicina interna, D., B. X. ha\nsubito un taglio della pelle sotto-cutaneo al livello della laringe al collo anteriormente\ndi una lunghezza di circa 8 cm senza ferita di una struttura vitale sottostante, un\ntaglio del labbro laterale a destra di circa 2 cm ed una lesione della mucosa enorale\na destra in alto.\n\nB. In data 27 agosto 2004 l’Ufficio del giudice istruttore di Coira ha incaricato il dott. med. E., dell’Ospedale cantonale e regionale retico, Coira, di allestire\nuna perizia sulle ferite subite da B. X. e sull’origine delle stesse. Copie dello scritto\nal perito sono state inviate ai rappresentanti dell’imputato e della danneggiata, avv.\nRoberto A. Keller e avv. Fabrizio Keller coll’invito di inoltrare eventuali domande\nsupplementari.\n\nCon scritto del 1° settembre 2004 l’avv. Roberto A. Keller ha chiesto all’Ufficio\ndel giudice istruttore di comunicargli in virtù di quale norma B. X. poteva partecipare\nattivamente al procedimento penale. Alla richiesta il giudice istruttore, in data 6 settembre 2004, ha risposto che B. X. era stata lesa nella sua integrità fisica, che era\nquindi da considerare vittima ai sensi della Legge federale concernente l’aiuto alle\nvittime di reati (LAV) e che godeva in particolare dei diritti processuali di cui all’art.\n8 cpv. 1 lett. a – c nonché cpv. 2 LAV. A prescindere da ciò, competeva al giudice\nistruttore decidere se e quali parti erano da interrogare o da coinvolgere ulteriormente nell’ambito dell’inchiesta penale. Infine andava ricordato che la parte lesa,\ndopo la conclusione dell’istruttoria, aveva comunque la possibilità di presentare\neventuali richieste di complementi dell’istruttoria. Anche sotto questo aspetto appariva giustificato coinvolgere già dall’inizio B. X. nell’ambito dell’incarico assegnato al\nperito. Queste opinioni non sono state condivise dall’avv. Roberto A. Keller, che,\ncon risposta del 9 settembre 2004, ha chiesto di escludere la vittima dalla procedura\ninerente l’incarico al perito e, in seguito, da ogni altro passo istruttorio di natura penale. Secondo lui, la vittima beneficia unicamente delle garanzie minime dell’art. 8\ncpv. 1 lett. a – c LAV e la facoltà di estendere i suoi diritti procedurali è lasciata alla\nlegislazione cantonale. Sempre a suo dire la Legge cantonale sulla giustizia penale\n3\n\nnon dà alla vittima diritti di parte ed essa non può quindi partecipare all’istruttoria\npenale; i suoi diritti prettamente di natura civile possono essere fatti valere solo dopo\nla chiusura dell’inchiesta.\n\nC. Reputata la risposta del 9 settembre 2004 gravame contro operazioni\ndegli organi istruttori, il giudice istruttore l’ha trasmessa al Procuratore pubblico per\nl’esame di sua competenza. Con decisione del 20 settembre 2004, comunicata lo\nstesso giorno, il gravame è stato respinto.\n\nD. Avverso questa decisione A. X., in data 11 ottobre 2004, è insorto dinanzi alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto,\ncon protesta di tutte le spese, tasse e ripetibili, di annullarla.\n\nLa Procura pubblica ha proposto che il gravame sia dichiarato irricevibile,\neventualmente che sia respinto.\n\nLa Camera di gravame considera :\n\n"}