norme va negata, è esclusa anche l’imputazione di lesioni colpose. Per questo motivo l’impugnato decreto di rifiuto non presta fianco a delle critiche. Il gravame si rivela perciò infondato e dev’essere respinto. 5. L’esito di questa procedura ha per conseguenza che i costi della stessa vanno a carico dell’impugnante (art. 160 cpv. 1 LGP). 7 La Camera di gravame decide : 1. Il gravame è respinto. 2. I costi della procedura di gravame di fr. 800.-- vanno a carico dell’impugnante. 3. Comunicazione a: __________