Nella stessa misura come la lesione è la conseguenza del precedente pericolo astratto o concreto, pure tra l’illegalità della fattispecie di pericolo e quella del reato contro l’integrità della persona v’è un rapporto diretto e stretto, poichè illegittima è la lesione corporale solo se lo era anche il comportamento pericoloso. L’illecito del pericolo, che è base e premessa dell’illecito della violazione, costituisce con questo un’insieme ed è contenuto nella fattispecie dell’art. 125 CP. Lo stesso vale per la colpa. Come è stato esposto nella DTF 91 IV 32 seg.