3. Giusta l’art. 81 LGP se una denuncia penale si rivela a prima vista infondata, il Procuratore pubblico nega l’istruttoria, informandone il denunciante con breve motivazione. Il rifiuto è giustificato, se dall’inizio è certo che per assenze effettive o legali non v’è un reato o se rilevanti premesse per il perseguimento penale non sono adempite o se una pretesa azione è sì passibile di pena, ma manca manifestamente un sufficiente sospetto (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Auflage, Chur 1996, pag. 160).