2. Prescindendo da eccezioni che nel concreto caso non si sono verificate, il gravame è di pura natura cassatoria (PTC 1999 no. 36). Nell’ambito della procedura di gravame che serve alla correzione di atti istruttori viziati non è ammissibile, come pretende l’impugnante, emanare un verdetto di colpevolezza, quindi una sentenza di merito. Questo è compito del giudice di merito, ossia del Presidente di circolo o del Tribunale distrettuale. La Camera di gravame può unicamente vagliare se oggettivamente e soggettivamente sono adempite le premesse per una persecuzione penale, vale a dire se la fattispecie da apprezzare è o non è sufficiente per promuovere un’accusa.